ipoteca, pignoramento ed enti comuni


 

Not. Pier Luigi Fausti, 04.07.2002

 

Come comportarsi quando si ipoteca un appartamento di un condominio?

Occorre precisare, o è sottinteso, che con lo stesso vengono ipotecati per quota millesimale anche gli enti comuni? e, se sì e se gli enti comuni hanno dati catastali autonomi di censimento, sono da inserire pro quota nel quadro B? (se si tratta di beni comuni non censibili direi sicuramente di no).

 

Nel caso: Tizio, proprietario di un appartamento di una casa bifamiliare e della quota di un mezzo su tutte le parti comuni, sottopone ad ipoteca l'appartamento "con esclusione delle parti comuni descritte nella planimetria catastale": solaio, cantina e l'area circostante il fabbricato da cui si esercita l'accesso. 

 

Essendo d'accordo con chi ritiene che i beni comuni "di base", quelli generalmente distinti in catasto come beni comuni non censibili, restano ipotecati per "effetto naturale", il punto è che in questo caso detti beni (tale sicuramente è almeno l'accesso) vengono convenzionalmente esclusi dalla garanzia.

 

Conseguentemente sono esclusi dal pignoramento, conseguentemente non posso venderli all'asta. A questo punto:

a) o la clausola che esclude gli enti comuni dall'ipoteca è nulla, ma bisognerebbe almeno integrare il pignoramento...

b) oppure il giudice, dietro istanza, mi autorizza a vendere anche le parti comuni (tutte? solo quelle di base?): ma può farlo?

 

In termini generali, la comunione forzosa dei condomini è tale in relazione ai beni, non alle persone: per cui la vendita della proprietà esclusiva senza i beni condominiali, pur senza far cessare la comunione tra le persone, opererebbe una separazione tra i beni (quello esclusivo e quelli condominiali) in contrasto sostanziale con il principio del 1119 c.c., e pertanto non può farsi.

 

Come fa l'aggiudicatario ad entrare in casa, se il giardino circostante è ancora proprietà dell'esecutato (per la sua metà) e non  può essere assegnato?

Devo intendere che si costituisca ex lege una servitù coattiva di passaggio a favore di fondo intercluso?

Oppure devo ritenere che l'iscrizione originaria, nonostante quanto precisato, debba ricomprendere almeno gli enti comuni... minimi per la configurazione dello stesso condominio?

 

 


 

Not. Giovanni Marasà

gmarasa@notariato.it

 

Il fabbricato di due appartamenti è un cosiddetto condominio minimo,perciò, poichè le parti comuni condominiali sono accessioni e non pertinenze,non è possibile escluderle nella vendita, ma anzi nel silenzio si ritengono comprese (nè è possibile comprarle separatamente dall'unità condominiale, perchè per esempio piacciono).

 

Ovviamente vi possono essere parti comuni particolari (non necessarie) che il venditore si può riservare espressamente in atto (portineria...).

 

A mio avviso perciò,l'ipoteca può benissimo non aver colpito parti comuni (vecchia questione giuridica) se così si è voluto, ma nella vendita le parti comuni sono comprese anche nel silenzio dell'atto (salvo parti particolari).

 

Diversamente non sarebbe una vendita condominiale.

 

 


 

Not. Adriano Pischetola

apischetola.2@notariato.it

 

Nella fattispecie in esame devono essere distinti nettamente due profili diversi:

1.      un primo profilo attiene alla 'extensio' della proprietà subastata, aggiudicata e poi trasferita in esito al decreto di trasferimento 'ope iudicis';

2.      l’altro profilo riguarda l'oggetto del pignoramento, in sè riguardato, che non necessariamente può e deve sovrapposi alla prima.

 

A norma dell'art. 2912, c.c., il pignoramento comprende... le pertinenze… della cosa pignorata.

 

Ora fatta salva la facoltà - che mi pare incomprimibile - del concedente l'ipoteca di stabilire l'esatto contenuto del diritto reale di garanzia ipotecaria nell'esercizio dei suoi sovrani poteri di autonomia privata e stante la salvezza operata in tal senso in riferimento ai beni pertinenziali dall'art. 818, c. 1, c.c. (..."gli atti  e i rapporti giuridici che hanno  per oggetto la cosa principale comprendono  anche le pertinenze, se non è diversamente disposto…"), ciò non esclude che il trasferimento del bene (principale) pignorato possa (anzi, di regola, debba ex artt. 818 e 2912) ricomprendere anche gli accessori e appunto le pertinenze, ancorchè non individuate analiticamente negli atti di concessione d'ipoteca e negli atti della procedura esecutiva.

  

Di tanto se ne rinviene conferma alquanto pacifica nella giurisprudenza.

Di recente la Cassazione (cfr. 16.11.2000 n.14863, in Gius. civ. mass., 2000, 2347; ma anche Cass. 28.04.1993, n.5002) ha statuito che l'identificazione del bene pignorato, in base agli elementi obiettivi contenuti negli atti della procedura espropriativa, non esclude l'applicabilita' dell'art. 2912, c.c., in virtu' del quale il pignoramento comprende gli accessori, le pertinenze ed i frutti della cosa pignorata, qualora la descrizione del bene stesso non contenga elementi tali da far ritenere che, in sede di vendita, si sia inteso escludere la suddetta estensione.

 

Del resto - in quest'ottica (Cass. 07.06.1982, n.3453) -  è stato ritenuto pacificamente applicabile anche alla vendita forzata il principio desumibile dall'art. 1477, c.c., per cui... la cosa deve essere consegnata insieme con ..le pertinenze...salvo che che queste siano state espressamente escluse dall'immobile subastato ed aggiudicato.

 

Nell'ipotesi al vaglio invece non vi sarebbe (almeno negli atti procedurali e nel decreto di trasferimento) alcuna esclusione espressa, semmai il contrario, potendosi riportare in fase di stesura del decreto traslativo e vieppiù nel quadro 'D' della nota di trascrizione ogni utile riferimento catastale e non per l'individuazione delle pertinenze, magari con richiamo esplicito ai citt. artt. 818 e 2912 c.c.

 

Insomma a me pare che dinanzi alla incompletezza descrittiva dell'atto di concessione ipotecaria sorregga, comunque, il meccanismo integrativo normativo, in sè coerente con il sistema, al di là delle limitazioni riscontrabili nel titolo e negli atti procedurali.